ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ’ CIVILE DEL MEDICO: LA LEGGE GELLI – BIANCO
L’assicurazione responsabilità civile del medico e la responsabilità civile della struttura Sanitaria Pubblica/Privata ha subito delle novità importanti con l’introduzione della Legge Gelli – Bianco, con la possibilità di integrare i contratti assicurativi con l’estensione per Colpa Grave.
Il Legislatore, con la Legge n. 24/2017 (c.d. Gelli – Bianco) si è posto l’obiettivo di ridurre i molteplici contenziosi in materia di medicina difensiva, prendendo posizione in merito alla responsabilità civile del medico
Ha introdotto un sistema binario sulla RC del medico prevedendo un diverso trattamento tra Struttura Sanitaria (Pubblica/Privata) e l’esercente professioni sanitarie.
In tal modo, Il Legislatore trasferisce gran parte del rischio sulla Struttura Sanitaria, consentendo al medico di esercitare la propria professione con maggiore tranquillità.
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ’ CIVILE MEDICO: DOPPIO BINARIO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE MEDICA
Come trascritto precedentemente, dalla norma emerge un doppio binario per la responsabilità civile del medico.
Facciamo un esempio:
Supponiamo che un paziente di una struttura sanitaria chieda un risarcimento danni a causa di un intervento chirurgico effettuato con imperizia e imprudenza.
Il paziente potrà citare sia la Struttura Sanitaria Pubblica/Privata sia il medico e intraprendere entrambe le azioni, simultaneamente (al fine di ottenere un risarcimento più sostanzioso) o alternativamente.
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ’ CIVILE MEDICO: ONERE DELLA PROVA E PRESCRIZIONE
Tra le novità introdotte della nuova normativa Gelli – Bianco, vi è la differenza tra l’onere della prova e i termini di prescrizione, in capo al medico o esercente professioni sanitarie e la Struttura Pubblica o Privata, previsto dall’art. 7 della suddetta Legge.
Nel caso in cui venga citato il medico o l’esercente professioni sanitarie, che risponderà eventualmente solo a titolo extracontrattuale della sua condotta, sarà il paziente a dover dimostrare di aver subito il danno con un termine prescrizionale massimo di 5 anni ex art. 2947 c.c.
Viceversa, se fosse citata in giudizio la Struttura Sanitaria Pubblica/Privata che risponderà a titolo contrattuale, l’onere della prova spetta a quest’ultima, dovendo il paziente dimostrare l’inadempimento e la prova contrattuale. Inoltre, il termine di prescrizione sarà quello ordinario di 10 anni previsto dall’art. 2046 c.c.
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ’ CIVILE MEDICO:SCENARI FUTURI
Tale provvedimento, nonostante siano passati diversi anni dalla sua introduzione, è ancora in una fase di transizione poiché per la sua completa applicazione vi è la necessità di recepire i Decreti Attuativi.
In mancanza di ciò, resta, al momento, sospeso un qualsiasi giudizio in merito.
In conclusione, ci si auspica in un immediato intervento del Legislatore in merito all’adozione dei Decreti Attuativi adeguandoli , inoltre, alla dirompente emergenza COVID-19 che ha contraddistinto questo inizio 2020 COVID-19.
A tal proposito, il Presidente della Fondazione Italia in Salute, Federico Gelli, ha richiesta di maggiori tutele a carico degli operatori sanitari, alla luce dell’Epidemia COVID 19 che in questi mesi, oltre a provocare la morte di molti medici e operatori, ha fatto saltare gli schemi della responsabilità civile professionale dettati proprio dalla Legge Gelli – Bianco.
Vedi anche:
ASSICURAZIONE DEL MEDICO SPECIALISTA: LOSS OCCURRENCE E CLAIMS MADE
ASSICURAZIONE DEL MEDICO: CLAUSOLA CLAIMS MADE
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